Pasquale Aiello2021-04-29T06:50:11+02:00by Pasquale Aiello|2021-04-29T06:50:11+02:00Aprile 29th, 2021|Digitale, Diritto, Innovazione|
Un tempo si parlava di identità giuridica. La si acquisisce, naturalmente, anche adesso: è uno di quei fenomeni alla base della convivenza sociale. Per intenderci, è quella che si acquisisce al momento in cui i genitori iscrivono all’anagrafe il neonato assegnandogli un nome, o, anche, è quella che ha permesso l’ideazione delle persone giuridiche (in breve: le società) al tempo degli antichi romani. Si può dire, a seguito della filosofia esistenzialista (Sartre in particolare), che si tratta di una identità esistenziale. In altri termini ancora, più moderni, si può affermare che si tratta di una identità virtuale. Tale tipologia di identità è non direttamente palpabile, non direttamente visibile e non direttamente ascoltabile. In questo senso si differenzia radicalmente dalla identità corporale, la quale, assieme a quella virtuale, costituisce l’identità personale. L’identità virtuale, esistenziale e giuridica, si manifesta, attualmente, anche attraverso quella che è stata indicata come identità digitale. In quest’ultima categoria, quella dell’identità digitale, alcuni autori (Renna; Nastri) riconducono sia l’identità privata sia quella pubblica. Per identità privata essi intendono l’identità che manifesta “tutta una serie di espressioni della personalità, che spaziano dagli account su forum o social media (facebook, twitter, Linkedin, Instagram etc…) fino a giungere a procedimenti sofisticatissimi di identificazione”; allorché per identità pubblica intendono ciò che “attiene essenzialmente ad un complesso di dati testuali e biometrici incorporati in un documento rilasciato da una pubblica identità” (cfr. Consiglio Nazionale del Notariato - CNN, studio n. 1-2020/DI). A parere di chi scrive, e come confermato anche dal CNN, seppur [...]