Il digitale corre veloce e stravolge il paradigma sociale, economico, legislativo. La conseguenza della pandemia del Covid è quella di pensare velocemente e concretamente al “dopo”. Dai primi mesi del 2020 la “digitalizzazione” dei processi ha preso il sopravvento e ha fatto, di conseguenza, “lievitare” il bagaglio dei nostri “beni digitali”. Ma la domanda successiva è la seguente: che fine fa la nostra “eredità digitale”? Quali sono le regolamentazioni che possono aiutare il “trasferimento” della nostra “vita digitale” ai legittimi eredi, e non solo? C’è un vuoto normativo nel panorama legislativo attuale. Non esiste una disciplina specifica in questo settore, anche per la crescita esponenziale della realtà digitale, negli ultimi anni, e si sa, la legge arriva sempre con un discreto scarto di ritardo. Il problema poi è anche un altro: spesso, non è solo la legislazione italiana a dettare le regole, ma occorre rifarsi a discipline internazionali private, in quanto i nostri dati, non necessariamente, risiedono nello Stato di origine. Quindi che fare? Proveremo a dare qualche spunto di riflessione.

I conti correnti online

Se per i conti correnti online può aiutare il ricorso alla disciplina che opera per quelli reali, per cui, alla morte del de cuius, le giacenze sul conto corrente dello stesso, passano legittimamente, a successione avvenuta, agli eredi ed aventi diritto, meno agevole appare la disciplina per altri ambiti. Ognuno di noi possiede una sua propria identità digitale, fatta di account di posta elettronica, account social, ID amministrativi, e anche, eventuali wallet con valute digitali. Ormai la nostra vita è scandita da “user” e “password”, laddove prima da documentazione cartacea e “indirizzi”.

La normativa sulla privacy

L’entrata in vigore del GDPR in ambito privacy ha rafforzato la tutela della nostra sfera personale, ma ha anche alimentato le difficoltà ad accedervi. Lo stesso Considerando 27 del GDPR afferma di non trovare, la suddetta Regolamentazione, applicabilità ai “dati personali” dei defunti, rimandando la relativa disciplina alle normative nazionali: «Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute».

Alcuni “appigli” normativi ci provengono dall’Art. 2-terdecies Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018, sui Diritti riguardanti le persone decedute:

  1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
  2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.
  3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.
  4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.
  5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

 

Possono cadere in successione, pertanto i seguenti elementi:

  • Firma digitale
  • Firma elettronica
  • Credenziali
  • Posta elettronica
  • Hardware

Esaminiamo le singole discipline.

Firma digitale: questa in Italia è regolamentata dal CAD (Codice di Amministrazione Digitale), è una forma evoluta di firma elettronica, elaborata con doppia crittografia a chiavi asimmetriche, una pubblica ed una privata. Rappresentando comunque uno strumento univoco di connessione del firmatario, è intrasmissibile, in quanto strumento intimamente riferibile al titolare!

Firma elettronica: questo strumento ha diverse gerarchie di modalità, poiché può essere semplice, avanzata e qualificata, con differenti “abilità” e “capacità”; se la prima (es. e-mail) è rappresentata dall’insieme di dati elettronici che riconducono ad una persona (come user e password oppure pin),ma che non garantiscono la provenienza inconfutabile dal titolare, la seconda invece garantisce l’autenticità del documento firmato, per esempio con firma “grafica” su schermo touchscreen; infine, la terza, è la più “sicura” in quanto si serve dei più moderni mezzi digitali, di cui ha disponibilità solo il legittimo titolare (token, smart card, USB).

Credenziali: sono quegli elementi che ci “identificano” per poter accedere a determinati “servizi”, e/o prodotti, quali risorse fisiche come hard disk, pc, tablet, smartphone. Il problema che qui si pone, è l’eventuale accessibilità a tutte le risorse, per esempio, contenute in uno smartphone o pc, che abbia memorizzate le password di accesso del de cuius e chi abbia il diritto di accedervi. Qui la disciplina si “sgretola” in più regolazioni, per cui se il conto corrente e relativo servizio di Home Banking spetterà all’erede, diversa potrebbe essere la sorte dell’account di posta elettronica o del social network.

In linea generale le credenziali seguono il “cammino” del bene digitale cui fanno riferimento.

Posta elettronica: se il materiale off line, archiviato su supporti fisici, rimane nella ovvia disponibilità degli eredi o aventi causa, diverso è il regime per i contenuti conservati dai provider: la normativa italiana concederebbe l’accesso, ma distinguendo tra contenuti professionali e patrimoniali, aperti agli eredi, e contenuti personali, accessibili solo dai prossimi congiunti; ma taluni ne sostengono l’accessibilità, solo se previsto da disposizione testamentaria, mentre altri la escludono totalmente dal regime successorio. Trattandosi di dati che attengono alla sfera personale del de cuius, di solito si tenderà a ricorrere alla decisione del provider e in ultima istanza, di un giudice.

Hardware: nulla questio, in merito ai supporti fisici, contenenti dati di proprietà del de cuius, che andranno a passare nella disponibilità successoria, tranne nel caso coinvolgano diritti di terzi (es, diritto d’autore o materiale legato all’ambito professionale di una impresa).

 

 

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Avv. Raffaella Aghemo